Nel documento vengono date opportune indicazioni nel caso di disdetta del Sacramento del Battesimo:
- “Quando una persona indica di voler abbandonare la Chiesa Cattolica”, dovrà essere apportato sul Registro di Battesimo il cosiddetto actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica’.
- Qualora poi uno si pentisse e volesse ritornare nella Chiesa, non gli si darà di nuovo il Battesimo, in quanto “non è possibile battezzare chi è già battezzato”, essendo la “condizione di battezzato un elemento oggettivo”, che Dio non ha mai disdetto.
